Art. 1 - È costituita l’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica. L’Associazione ha sede in Roma ed è giuridicamente rappresentata dal Presidente.
Art. 2 - L’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica, per mezzo dei suoi membri, impegnati nel sociale e nel politico, si propone le seguenti finalità:
a) estendere il raggio d’azione della giustizia e dell’ amore all’interno di ciascuna nazione e nei rapporti delle nazioni tra loro;
b) promuovere la coscienza della fraternità e universalità della famiglia umana;
c) realizzare fra le diverse religioni il dialogo delle opere, tra cui si devono evidenziare l’educazione alla pace e al rispetto per l’ambiente; la solidarietà verso il mondo della sofferenza, la promozione della giustizia sociale e dello sviluppo integrale dei popoli;
d) sviluppare gli studi per l’approfondimento e l’applicazione del pensiero sociale cristiano;
e) suscitare una presenza dinamica e responsabile nella vita sociale e politica della propria comunità;
f) contribuire, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, a rendere la politica locale, nazionale e internazionale un laboratorio trasparente di idee, di proposte, di progetti e realizzazioni, che siano conformi alla dignità e ai diritti fondamentali della persona e del popolo e alle loro profonde e legittime aspirazioni;
g) coinvolgere e interessare all’attività politica e alle scelte che si devono compiere il più vasto numero di cittadini secondo i criteri della democrazia partecipata perché ogni comunità - piccola o grande - sia artefice del proprio sviluppo e si autogestisca secondo la metodologia della libertà e della corresponsabilità;
h) diffondere, per mezzo della stampa, della radio, della televisione, nonché mediante riunioni, convegni di studio, congressi, pubblicazioni e scuole di formazione la dottrina sociale cristiana perché sia un punto capitale di riferimento e una fonte ispiratrice per tutti gli operatori politici e sociali.