Art. 9 - Sono membri effettivi dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica fedeli laici, celibi e coniugati che dimostrino la vocazione di essere chiamati dal Signore e servire gli altri, a impegnarsi per la comunità civile nelle sue diverse articolazioni e istituzioni sia nei posti di gestione del potere sia nelle strutture di base.
Art. 10 - L’adesione all’Associazione comporta l’accettazione dello statuto e la sua perfetta osservanza.
Art. 11 - Agli aderenti all’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica si richiede una regolare vita cristiana, una professione leale e piena delle verità di fede, la docilità al Sommo Pontefice, ai Vescovi, nonché ai superiori dell’Associazione.
Art. 12 - Poiché i Missionari della Carità Politica sono chiamati dal Signore a servire gli altri nella sfera politica e sociale, la risposta a tale chiamata viene ratificata e omologata da uno speciale «atto di consacrazione» che ha la sua radice nella consacrazione battesimale e cresimale.
Art. 13 - Il momento di «consacrazione» ha il suo suggello nel pronunciamento delle promesse davanti ad uno degli assistenti spirituali al servizio dell’Associazione e ai dirigenti della stessa. Le promesse riguardano l’impegno a vivere e a testimoniare il Vangelo nella sua integralità, a promuovere la giustizia sociale nella propria condizione laicale e nell’ambiente liberamente scelto.
Art. 14 - Il pronunciamento delle promesse evangeliche avviene dopo un biennio di formazione con esito positivo. Il giudizio di idoneità spetta alla direzione dell’Associazione.La formazione avviene nello sforzo di conformarsi al Vangelo, ed inoltre partecipando alla vita, agli impegni e alle iniziative dell’Associazione (ritiri, convegni, riunioni), sotto la guida di uno degli assistenti spirituali, senza tuttavia interrompere la propria attività ordinaria.
Art. 15 - I fedeli laici attraverso il ministero della carità politica attualizzano la nuova evangelizzazione nel tempo e nella vita sociale della comunità e testimoniano nella città terrena i valori del Regno.
Art. 16 - Sono soci simpatizzanti dell’Associazione quanti contribuiscono al suo sviluppo con la loro collaborazione personale e con oblazioni.
Art. 17 - Sono sostenitori quanti, persone fisiche o giuridiche, contribuiscono allo sviluppo sia dell’Associazione che delle sue attività con donazioni congruenti con le finalità statutarie.
Art. 18 - Il Consiglio di Presidenza può nominare soci d’onore uomini e donne benemeriti dell’Associazione.