Art. 21 - Il Presidente, con il suo Consiglio, ha la responsabilità della vita e dell’azione dell’Associazione.Uno dei membri del Consiglio sarà anche amministratore dei beni dell’Associazione. A eleggerlo sarà lo stesso Consiglio.
Art. 22 - Il Consiglio convocato e presieduto dal Presidente
a) propone al Pontificio Consiglio per i Laici la nomina dell’assistente spirituale centrale e gli assistenti locali;
b) riceve candidati all’Associazione e decide l’avvio della procedura di dimissione degli inidonei;
c) anima l’associazione e propone iniziative programmatiche per il conseguimento dei fini;
d) prende provvedimenti a carico degli inadempienti, secondo le norme canoniche;
e) indice riunioni di formazione, convegni di studio, congressi e pubblicazioni che rientrino nelle finalità dell’Associazione;
f) promuove scuole di formazione della dottrina sociale della Chiesa per il laici;
g) promuove lo studio ed il progresso delle scienze sociali, economiche e giuridiche, ed istituisce corsi e scuole di formazione professionale;
h) stipula convenzioni di collaborazione con enti, società e organismi nazionali, esteri e internazionali per l’espletamento degli scopi statutari;
i) approva il bilancio preventivo e consultivo dell’Associazione.
Art. 23 - Il Presidente:
a) convoca e presiede l’assemblea;
b) intrattiene i rapporti con la Santa Sede e con l’autorità ecclesiastica locale;
c) promuove le relazioni personali con i membri e dei membri fra loro;
d) comunica gli atti della Presidenza all’Associazione e ai membri.