Art. 24 - L’Associazione può disporre di un fondo proprio comune costituito dalle offerte dei membri e da altre fonti laiche. Tale fondo sarà gestito da un amministratore eletto dal Consiglio di Presidenza il quale rimarrà in carica cinque anni e potrà essere rinnovato come gli altri membri del Consiglio.
L’amministrazione non può disporre di tali fondi se non per le esigenze e le finalità dell’Associazione, ma sempre con il consenso esplicito del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza deciderà le modalità per aiutare i membri dell’Associazione che si trovino in estrema necessità.