Art. 27 - I membri dell’Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica possono essere dimessi per i seguenti motivi:
- a) abbiano in modo notorio abbandonato la fede cattolica (cn 694)
- b) abbiano ostinatamente appoggiato e propagandato dottrine riprovate dal magistero della Chiesa (cn 696)
- c) abbiano operato ripetute violazioni alle promesse e ai principi sanciti dallo statuto (cn 696)
- d) abbiano in corso provvedimenti giudiziari;
- e) abbiano intrapreso una vita irregolare in contrasto con il Vangelo e lesiva della dignità e della fede cristiana.
Art. 28 - Delle dimissioni decidono il Presidente con il suo Consiglio, mediante voto collegiale, udito il parere del Comitato dei Garanti. Perché la decisione sia valida è necessario che sia avallata dai 2/3 dei componenti del Consiglio di Presidenza. La votazione deve essere segreta.All’interessato del provvedimento è riconosciuto il diritto di esporre le proprie ragioni al Consiglio di Presidenza a sostegno del proprio comportamento.
Art. 29 - I membri che siano dimessi dall’Associazione o che la abbandonino spontaneamente non possono esigere nulla dall’Associazione stessa per qualunque attività in essa svolta né recuperare le donazioni fatte all’Associazione (cn 702)
Copia conforme all’originale depositato
presso l’Archivio del PontificioConsiglio dei Laici
Firmato
Avv. Guzman Carriquiry
Sotto-Segretario
Vaticano, il 3 ottobre 1999